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Illecito
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mwbaIllecito (o mwbqillegale)cite-ref-1[1], nel mwcgdiritto, indica un mwcwcomportamento umano contrario all'mwdaordinamento giuridico, in quanto costituisce violazione di un mwdqdovere o di un mwdgobbligo posto da una mwdwnorma giuridica (detta mweaprimaria), al quale un'altra norma (detta mweqsecondaria) ricollega una mwegsanzione.cite-ref-2[2]
Il comportamento che costituisce l'illecito può essere mwgacommissivo (ossia mwgqun'mwggazione), quando viola un obbligo o dovere negativo (di non fare), oppure mwgwomissivo (ossia mwhaun'mwhqmwhgomissione), quando invece viola un obbligo o dovere positivo (di fare o di dare). Il contrasto tra il comportamento e la norma primaria prende il nome di mwhwantigiuridicità.
Contents
• Note
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Evoluzione storica del concetto
Secondo mwiwMarco Tullio Cicerone: mwja"Licere id dicimus quod legibus, quod more maiorum institutisque conceditur. Neque enim quod quisque potest, id ei licet" ("È lecito ciò che è consentito dalle leggi e dai costumi degli antenati. Non tutto ciò che si può fare è lecito")cite-ref-3[3]. Questa definizione dimostra che anche nelle antiche civiltà era ben chiara la distinzione tra lecito e non lecito. Del resto il mwkqCodice di Hammurabi, una fra le più antiche raccolte di leggi conosciute, è essenzialmente quello che in termini moderni si direbbe un codice penale. Tale codice mostra come sia emersa ben presto nella storia della civiltà l'esigenza di disciplinare la reazione contro gli illeciti, sottraendola all'iniziativa privata dei danneggiati (la mwkgvendetta) e demandandola a un'autorità, ma anche di limitare, con la predeterminazione in sede legislativa, il potere dell'autorità di decidere se e in che misura applicare la sanzione.
Nelle civiltà più antiche l'illecito, in quanto violazione di una norma giuridica, non è ancora ben distinto dalle violazioni delle regole appartenenti ad altri sistemi normativi (religioso, morale ecc.), commistione che è tuttora presente nei diritti di matrice religiosa (si pensi alla mwlaSharia islamica).
Un'altra distinzione che emerge solo in un secondo tempo è quella tra illeciti civili e penali; infatti, inizialmente il reato era visto più come un'offesa privata che come un'offesa alla collettività; in quest'ottica, non c'era una netta differenza tra reato e illecito civile, come negli ordinamenti attuali, ed era la stessa persona offesa dal reato (o il suo gruppo familiare) ad assumere il ruolo di punitore o, bandita la vendetta, quello di accusatore. Nella stessa civiltà romana la distinzione tra illecito civile (mwlgmwlwdelictus) e illecito penale (mwmamwmqcrimen) si afferma solo in epoca repubblicana e non è così netta (si pensi al furto, mwmgdelictus sanzionato con l'obbligo di pagare un multiplo del valore della cosa rubata - secondo i casi il doppio, il triplo o il quadruplo - sanzione questa che unisce funzione risarcitoria e afflittiva).
Mentre negli ordinamenti più antichi la responsabilità era oggettiva, con l'evoluzione della civiltà si tende sempre più a collegare la responsabilità alla volontarietà del comportamento (mwnaresponsabilità colpevole, collegata alla mwnqcolpa o al mwngdolo). Peraltro negli ordinamenti attuali la responsabilità oggettiva, se tende ad essere superata in ambito penale, ha ancora un ruolo non trascurabile in campo civile, dove, tuttavia, non è tanto espressione di arretratezza quanto, piuttosto, della precisa scelta del legislatore di allocare le conseguenze negative di certe attività sulla base del mwnwrischio e non della colpa. Si aggiunga che negli ordinamenti non statali la responsabilità oggettiva può tuttora avere un ruolo molto rilevante: basti pensare all'ordinamento sportivo.
Tipologie
Gli ordinamenti giuridici possono avere varie categorie d'illecito, in relazione alla norma violata, al tipo di sanzione che ne consegue o alle modalità per la sua irrogazione. Due categorie che si ritrovano nella generalità degli ordinamenti statali sono quelle degli illeciti civili e penali.
L'mwowillecito civile, che può essere mwpacontrattuale o mwpqextracontrattuale, consiste nella violazione di una norma posta a tutela di un mwpginteresse privato alla quale consegue una sanzione risarcitoria, cioè finalizzata a reintegrare il danno subito dal soggetto portatore dell'interesse tutelato, irrogata dal mwpwgiudice nell'ambito della mwqagiurisdizione civile.
L'illecito penale o mwqgreato consiste, invece, nella violazione di una norma posta a tutela dell'interesse pubblico, in quanto attinente all'ordine etico-politico-sociale dello Stato, alla quale consegue una sanzione punitiva, la mwqwpena, finalizzata all'afflizione del trasgressore, irrogata dal giudice nell'ambito della giurisdizione penale.
In certi ordinamenti le violazioni di minore gravità delle norme poste a tutela dell'interesse pubblico sono sanzionate da un organo della mwrqpubblica amministrazione, anziché dal giudice: è il caso degli mwrgilleciti amministrativi dell'ordinamento italiano, oggetto di una disciplina generale modellata su quella dei reati (cosiddetto "modello parapenalistico") contenuta nella legge 24 novembre 1981, n. 689.
Ovviamente il concetto di illecito non è limitato agli ordinamenti giudici statali: così si parla, ad esempio, di illecito sportivo, in relazione all'ordinamento sportivo, o di mwsaillecito internazionale, in relazione all'mwsqordinamento internazionale.
Distinzione tra fatti e atti illeciti
L'illecito è un mwtafatto giuridico in quanto una norma giuridica ricollega a esso, quale conseguenza, il sorgere di una mwtqsituazione giuridica soggettiva, la mwtgresponsabilità, ossia il dovere di sottostare alla sanzione prevista; si può, quindi, parlare di mwtwfatto illecito.
Negli ordinamenti giuridici, di solito, affinché sorga la responsabilità è necessario che il comportamento sia volontariocite-ref-4[4], sicché l'illecito viene a configurarsi più precisamente come mwvqatto giuridico (e, in particolare, mero atto); si può, quindi, parlare di mwvgatto illecito. Tuttavia non mancano anche negli ordinamenti attuali casi di mwvwresponsabilità oggettiva, in cui, cioè, le conseguenze si verificano a prescindere dalla volontarietà del comportamento; in questi casi l'illecito non si configura come atto giuridico, ma come mwwamero fatto.
Va tenuto presente che in certi ordinamenti i termini mwwgfatto illecito (così in mwwwItalia) e mwxaatto illecito (così in mwxqGermania e mwxgSvizzera) vengono utilizzati anche con un significato più ristretto, per indicare una particolare specie d'illecito, quello mwxwcivile extracontrattuale.
Note
cite-note-11. ↑ mwzgmwzwSinonimo di: Illecito da sapere.virgilio.it
cite-note-22. ↑ La dottrina non è unanime nel considerare la sanzione carattere essenziale dell'illecito: per alcuni autori, infatti, la previsione della sanzione è carattere tipico dell'illecito, ma l'ordinamento ben potrebbe considerare illecito un comportamento pur senza prevedere una sanzione, ed in alcuni casi è proprio così
cite-note-33. ↑ mwbgCicerone, mwbwmwcaFilippiche, 13.6.14. mwcqURL consultato il 22 novembre 2024.
cite-note-44. ↑ mwdqAntonio Guarino, mwdgmwdwStoria del diritto romano (mweamweqPDF), 12ªmweg ed., Napoli, Jovene, 1998, pp.mwew 34-36.
Bibliografia
• Ferrini, mwfwIllecito (in genere), in mwgaNov. Dig. It., VI, 1938
Voci correlate
• mwhaCondotta (diritto)
• mwhgDanni punitivi
• mwiaIllecito civile
• mwigIllecito penale
• mwjaIllecito amministrativo
• mwjgIllecito internazionale
• mwkaResponsabilità oggettiva
• mwlaResponsabilità civile
• mwlgColpa (diritto)
• mwmaResponsabilità giuridica
• mwmgRisarcimento
• mwnaSanzione
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